Disegno di legge di inziativa popolare
PREMESSA – Oggi il sistema bancario che regola il rigido rapporto tra gli istituti di credito e gli utenti, ha creato, specie in questo momento di crisi economica oltre ad problema di difficoltà di liquidità del consumatore, anche ad un inasprimento del rapporto finanziario.
Benché questo può essere a volte un problema momentaneo, ha tuttavia indotto le banche ad assumere spesso degli atteggiamenti estremi, vessatori e continuati nei confronti di coloro che hanno avuto la sfortuna di imbattersi in questa tipologia di problemi.
Una difficoltà che ha non poche volte come estrema conseguenza per il consumatore di non potere onorare nell’immediato la propria obbligazione con la conclusione di essere segnalato immediatamente alla centrale rischi e magari ricavarne la perdita dell’onorabilità bancaria che esclude l’interessato dal circuito creditizio.
L’AVICE, nell’ambito della sua attività volta a tutelare i rapporti tra istituti di credito e utenti o imprese produttive, ha sviluppato un disegno di legge di iniziativa popolare che intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica per iniziare a breve la raccolta delle firme per la relativa presentazione.
Lo spirito di questo progetto è quello di rendere più rapida e immediata la riabilitazione del protestato affinché gli permetta di essere riammesso senza problemi nella propria autonomia gestionale economica e creditizia.
Disegno di legge di inziativa popolare.
Norme per agevolare il reinserimento nel circuito del credito.
Art. 1) Autorizzazione al Garante della Privacy ad emettere una norma per agevolare la cancellazione dalle banche dati pregiudizievoli allorquanto i soggetti interessati abbiano regolarizzati gli insoluti.
Art. 2) Con la regolarizzazione dell’insoluto gli intermediari bancari e parabancari devono provvedere alla cancellazione del pregiudizievole senza indugio.
a) con la cancellazione del pregiudizievole lo stesso si considera come mai avvenuto.
Art. 3) La Banca D’Italia è autorizzata ad emettere un provvedimento che ordini agli intermediari bancari e parabancari a motivare le ragioni del diniego di una linea di credito.
Art. 4) Autorizzare il Garante della Privacy ad emettere un’ordinanza che obblighi gli intermediari a cancellare entro 48 ore dal mancato accoglimento la richiesta di finanziamento.